Facciamo chiarezza sul Codice Identificativo Nazionale (CIN)

21 Giugno 2024

Tempo di lettura: 5 minuti

21 Giugno 2024

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IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE 

La Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha introdotto il Codice Identificativo Nazionale per

  • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50
  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

L’introduzione del CIN ha come finalità la creazione di una Banca dati Nazionale nella quale mappare tutte le unità immobiliari destinate all’attività turistica.

Il Ministero del Turismo, a partire dal 3 giugno 2024, ha avviato la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), precisando che la stessa “stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta pertanto un elemento fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale”.

Attraverso la BDSR, sarà pertanto possibile chiedere il Codice identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Il processo di entrata in uso della BDSR si articolerà in una prima fase sperimentale, per lo sviluppo del modello di interoperabilità, ed una seconda fase a regime.

Come ribadito più volte dal Ministero del Turismo “gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni inerenti alla BDSR saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di entrata in funzione della banca dati a livello nazionale, prevista non oltre il 1° settembre 2024. In questa prima fase di avvio, quindi, non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi agli obblighi correlati al CIN.”

REQUISITI NECESSARI

Il CIN sarà assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal Ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

A tal fine il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva, in via telematica, presenterà un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesterà anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

Nel caso l’attività sia svolta in maniera imprenditoriale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le unità abitative destinate a finalità turistica, siano esse gestite in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza:

  • dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori accessibili e ben visibili. Viene chiesto almeno un estintore per ogni piano e uno ogni 200 mq dell’immobile.

La normativa dispone che “in ogni caso” tutte le unità immobiliari devono essere munite dei dispositivi suindicati e che pertanto anche i privati che affittano per brevi periodi devono provvedere a dotare i loro immobili dei dispositivi di sicurezza obbligatori.

ESPOSIZIONE CIN

Il Codice Identificativo Nazionale dev’essere esposto:

  • all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per gli intermediari immobiliari – property manager e soggetti che gestiscono portali telematici.

ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA IMPRENDITORIALE

Il nuovo dettato normativo impone che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Viene confermata la presunzione di svolgimento dell’attività in maniera imprenditoriale per coloro che destinano alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

SANZIONI

Le sanzioni saranno applicabili solo nel caso in cui la normativa regionale non preveda un regime sanzionatorio.

Le funzioni di controllo saranno delegate agli organi di polizia locale del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata. 

Regime sanzionatorio:

  1. Nel caso in cui una struttura turistico-ricettiva o un’unità immobiliare utilizzata per locazioni per finalità turistiche o per locazioni brevi sia priva di CIN è prevista una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 
  2. La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.
  3. Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
  4. La mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Al fine di contrastare l’evasione nel settore, viene affidato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.

Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati saranno rese disponibili all’Amministrazione Finanziaria e agli Enti Creditori per le finalità istituzionali.

FAQ MINISTERIALI

Il 20 Giugno 2024 il Ministero del Turismo ha pubblicato le FAQ relative alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR). Per qualsiasi ulteriore informazione puoi cliccare qui: FAQ BDSR

Ecco cosa troverai in questo articolo

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